Statuto

STATUTO (Modificato dall’Assemblea del 12 ottobre 2023)

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Articolo 1   –    Vision e mission

Articolo 2   –    Attività istituzionali

TITOLO II – SOCI

Articolo 3   –    Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Articolo 4   –    Rapporto associativo  

Articolo 5   –    Diritti e doveri

Articolo 6   –    Contributi

Articolo 7   –    Sanzioni

TITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 8   –    Organi associativi

Articolo 9   –    Assemblea

Articolo 10 –   Consiglio Generale

Articolo 11 –   Consiglio di Presidenza

Articolo 12 –   Presidente

Articolo 13 –   Vice Presidenti

Articolo 14 –   Commissione di designazione

Articolo 15 –   Organi di controllo

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 16 –   Sezioni

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 17 –    Direttore Generale

Articolo 18 –   Coordinamento con il territorio

Articolo 19 –    Fondo comune

Articolo 20 –   Bilancio preventivo e consuntivo

Articolo 21 –   Modificazioni statutarie e scioglimento

Articolo 22 –   Rinvio


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TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Articolo 1 – Vision e mission

È costituita la Federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse – in forma abbreviata Federtrasporto – con sede in Roma.

Federtrasporto è una Rappresentanza di settore di Confindustria, secondo quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

Federtrasporto è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

a)   esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;

b)  assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;

c)   erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema confederale.

A tal fine, Federtrasporto è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi comparti rappresentati;

2.  attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;

3.   erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;

4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.

La Federazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

 

Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all’articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, Federtrasporto persegue i seguenti scopi:

1. svolgere attività di rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario;

2.  esprimere la sintesi degli interessi strategici di tutti i sistemi e le modalità di trasporto, sviluppando la più efficace capacità di incidenza sul quadro normativo, sulle modalità e sull’integrazione operativa dell’offerta di servizi di trasporto;

3.    favorire e promuovere processi di crescita e sviluppo del settore rappresentato – con particolare attenzione all’impiego delle nuove tecnologie ed all’integrazione dei diversi sistemi modali – quale fattore di interesse primario per la competitività complessiva del sistema economico-produttivo nazionale;

4.    rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i propri soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune finalità di progresso e sviluppo;

5.   promuovere e coordinare le attività tra le Associazioni aderenti in favore dello sviluppo di un moderno sistema dei trasporti, assumendo ogni efficace iniziativa per potenziare la coesione organizzativa interna e sviluppare l’efficiente funzionamento della Federazione, e ciò attraverso un ordinato evolversi dei rapporti associativi e nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità, dell’autonomia e delle competenze di ciascuna modalità;

6.  promuovere una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore del trasporto;

7.     garantire lo svolgimento ordinato della vita associativa interna e il puntuale rispetto del presente Statuto, l’aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, la coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;

8.   perseguire l’ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;

9.     svolgere le seguenti, specifiche funzioni:

§ partecipare al processo di definizione delle regole del mercato del trasporto;

§ elaborare proposte di politica globale dell’offerta di trasporto e sostenerle nei confronti di tutti i soggetti istituzionali ed associativi interessati;

§ sviluppare proposte per la competitività e per lo sviluppo delle imprese del settore;

§ definire ed implementare iniziative e progetti, anche operativi, funzionali alle politiche di cui ai precedenti punti;

§ contribuire a sviluppare la capacità di rappresentanza di Confindustria per il settore, promuovendo una nuova cultura associativa e realizzando le forme più idonee di sinergia organizzativa;

§ organizzare e partecipare a ricerche e studi, dibattiti ed altre iniziative su temi di generale interesse del settore; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;

§ raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l’attività delle Associazioni aderenti, promuovendo anche la necessaria informativa;

§ fornire informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;

§ promuovere ed organizzare altre attività ausiliarie a favore delle Associazioni aderenti;

§ supportare l’internazionalizzazione e la realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all’estero;

§ promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;

§ coordinare, d’intesa con le organizzazioni aderenti, la politica sindacale e del lavoro di comune interesse;

§ su espressa delega degli interessati, stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti una o più categorie, in conformità agli indirizzi generali di Confindustria in materia, e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali.

Su delibera del Consiglio Generale, Federtrasporto ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

Federtrasporto non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

 

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire alla Federazione, in qualità di soci effettivi, le Associazioni di categoria, rappresentative di interessi rientranti nel settore di riferimento della Federazione.

La Federazione ha la possibilità di stipulare accordi specifici di adesione con quelle realtà che pur non rientrando nell’ambito dei soci effettivi, rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella promozione del settore del trasporto. La procedura per l’approvazione di tali convenzioni è la stessa che si applica per l’adesione dei soci in base all’art. 4 del presente Statuto.

Possono inoltre aderire a Federtrasporto, in qualità di soci aggregati, altre realtà associative ed imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.

I soggetti che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associati come soci aggregati.

Tutte le imprese iscritte alle Associazioni che aderiscono a Federtrasporto vengono iscritte nel Registro delle imprese di Federtrasporto e nell’analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza al sistema confederale.


Articolo 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del candidato socio e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi – trasparenza, integrità, solidità, affidabilità – richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al sistema e in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta con proposta motivata del Presidente alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

L’adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno ove non venga data formale disdetta con preavviso inviato entro il trenta giugno di ciascun anno tramite lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata; per quanto riguarda il pagamento dei contributi, la disdetta avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.


Articolo 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Federtrasporto e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all’Assemblea esercitando l’elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a Federtrasporto ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

a)     versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;

b)    partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui sono chiamati a far parte;

c)    non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Federtrasporto ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l’utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;

d)   fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.


Articolo 6 – Contributi

Gli oneri contributivi dei soci effettivi della Federazione sono determinati nel seguente modo:

a) una eventuale quota fissa di ammissione “una tantum” all’atto dell’iscrizione, secondo la misura determinata dalla delibera contributiva annuale;

b) una quota annuale per ciascuna Associazione, sempre secondo le misure determinate dalla delibera contributiva annuale, in considerazione della consistenza organizzativa delle singole Associazioni;

c) eventuali quote aggiuntive, di importo variabile per il finanziamento di attività specifiche o per lo sviluppo di progetti particolari della Federazione.

Le quote di cui alla precedente lettera c) potranno riguardare tutte le Associazioni aderenti alla Federazione o solo una parte di esse, in rapporto alla destinazione delle quote stesse.

Spetta inoltre all’Assemblea determinare annualmente gli obblighi contributivi dei soci aggregati e le modalità di versamento dei contributi.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Quando l’ammissione abbia luogo durante l’anno, entro un mese dalla medesima, le quote di cui alle lettere b) e c) vengono calcolate in dodicesimi se l’adesione viene approvata nel secondo semestre dell’anno.


Articolo 7 – Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

TITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 8 – Organi associativi

Sono organi di Federtrasporto:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Generale;

c) il Presidente;

d) il Consiglio di Presidenza;

e) i Probiviri;

f) il Collegio dei Revisori contabili.

 

Articolo 9 – Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente. Il versamento può essere effettuato sino al giorno precedente la data dell’Assemblea.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, i titolari di tutte le cariche statutarie, i Probiviri, i Revisori, i rappresentanti dei soci aggregati.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, di norma entro il mese di giugno, per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto.

Tutti i soci effettivi hanno diritto ad 1 voto indipendentemente dal contributo versato.

Ciascun associato ha inoltre diritto ad ulteriori voti in ragione del contributo annuo corrisposto:

   fino a € 100.000,00: 1 voto aggiuntivo ogni € 10.000,00 o frazione pari o superiore a € 5.000,00;

      da € 100.000,01: 1 voto aggiuntivo ogni € 25.000 o frazione pari o superiore a € 12.500,00.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell’Assemblea:

1.  eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;

2.  eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;

3.   eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;

4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell’attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;

5.    approvare la delibera contributiva e approvare il bilancio consuntivo;

6.   modificare il presente Statuto;

7.  deliberare lo scioglimento di Federtrasporto e nominare uno o più liquidatori;

8.  deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.


Articolo 10 – Consiglio Generale

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

a) il Presidente;

b) i Vice Presidenti;

c) i Presidenti o i rappresentanti permanenti dei soci effettivi della Federazione;

d) l’ultimo Past President.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale:

a)   fino a 8 rappresentanti generali eletti dall’Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente Statuto;

b)   un numero massimo di 4 componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza della Federazione.

Ciascun associato che versi un contributo superiore al 10% dei contributi totali percepiti dalla Federazione può esprimere un rappresentante aggiuntivo.

Ciascun associato che versi un contributo superiore al 20% dei contributi totali percepiti dalla Federazione può esprimere un ulteriore rappresentante aggiuntivo.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri e tutti i Past President.

Sono ammessi inviti permanenti proposti dal Presidente. Tali inviti, nel limite massimo del 20% dei componenti elettivi del Consiglio, devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti e non prevedono il diritto di voto.

Sono altresì ammessi inviti per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Sono rieleggibili e possono restare in carica per non più di 12 anni consecutivi. Raggiunto tale limite di permanenza continuativa in carica, possono essere rieletti allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.

I componenti aggiuntivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Si applicano loro gli stessi limiti di permanenza in carica prevista per i consiglieri elettivi.

Il Consiglio Generale si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all’Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;

2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

3.   deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall’Assemblea;

5. proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;

6.   indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;

7. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di Federtrasporto;

8.    deliberare sulle domande di adesione;

9. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente Statuto;

10.   approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;

11.   nominare e revocare il Direttore della Federazione;

12.   deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

13. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Al termine delle procedure di costituzione del Consiglio Generale, il Presidente della Federazione verifica che ciascuna Associazione aderente non sia rappresentata in Consiglio Generale da un numero di componenti superiore ad 1/4 dei componenti complessivi e che ciascuna modalità in cui si articola la Federazione non disponga della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Generale.


Articolo 11 – Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza:

1.       il Presidente;

2.       i Vice Presidenti.

L’ultimo Past President partecipa come invitato.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all’ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell’attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1.  esaminare l’azione a breve termine ed i piani per l’azione a medio e lungo termine della Federazione;

2.    deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;

3.  esaminare in via preventiva la proposta di bilancio preventivo e consuntivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell’Assemblea;

4.   esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;

5.    deliberare le sanzioni di sospensione;

6. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.


Articolo 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all’art. 14 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1.   la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;

2. la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;

3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;

4. l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;

5.   la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;

6.   il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.


Articolo 13 – Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti ogni quadriennio dispari dall’Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Generale che, in una riunione successiva a quella in cui designa il Presidente, approva le proposte di quest’ultimo.

Il numero dei Vice Presidenti è variabile, fino ad un massimo di 8.

I Vice Presidenti scadono contemporaneamente al Presidente. Terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti. 

Il mandato dei Vice Presidenti è rinnovabile fino ad un massimo di 8 anni consecutivi di permanenza in carica. Ulteriori rielezioni allo stesso titolo sono ammesse solo dopo una vacatio di almeno un mandato.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.

La procedura per l’elezione dei Vice Presidenti è disciplinata dal regolamento attuativo del presente Statuto.


Articolo 14 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri scelti tra i rappresentanti dei soci della Federazione in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione. La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità circa gli strumenti di acquisizione dei dati e può avvalersi della Segreteria tecnica del Consiglio Generale.

La Commissione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature – formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi – accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.


Articolo 15 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

L’Assemblea elegge:

–  6 Probiviri;

– 3 Revisori contabili effettivi, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali, nonché un Revisore contabile supplente.

I Probiviri e i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea degli anni pari con mandato quadriennale rinnovabile.

Probiviri e Revisori sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con le cariche di Presidente e Vice Presidente di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione.

La carica di Proboviro è inoltre incompatibile con omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e la Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente Statuto. L’importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali individuati dal Consiglio Generale.

All’inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame. 

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione. I Revisori eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.

 

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 16 – Sezioni

Per una più efficace tutela degli interessi delle Associazioni aderenti e per un migliore perseguimento degli scopi statutari, nonché allo scopo di realizzare una concreta e stabile sinergia tra le Associazioni stesse, la Federazione è articolata in Sezioni, quali sedi stabili di elaborazione, consultazione e scambio di analisi da mettere a disposizione nelle fasi decisionali della policy federale.

Le organizzazioni associate sono inquadrate in una o più Sezioni in via prioritaria sulla base del settore rappresentato o delle attività prevalenti svolte.

Le sezioni sono organizzate per mercato, per filiera o per area tematica sulla base alle decisioni assunte dal Consiglio Generale.

Le Sezioni hanno il compito di:

–  assicurare il tramite necessario per la partecipazione del settore rappresentato alla vita della Federazione, fungendo da snodo organizzativo e di relazione con la base associativa per le problematiche di pertinenza e curano la trattazione dei problemi di interesse specifico;

–    operare in armonia con le linee di indirizzo della Federazione;

–    supportare l’attività del Presidente della Federazione;

–   promuovere iniziative specifiche, in raccordo con le attività delle altre Sezioni e degli organi associativi della Federazione;

–    contribuire al consolidamento e allo sviluppo della base associativa.

Sono componenti della Sezione i Presidenti delle Organizzazioni aderenti ivi inquadrate.

La presidenza di ciascuna Sezione è affidata dal Presidente della Federazione a un Vice Presidente.

La costituzione, la modifica e lo scioglimento delle Sezioni sono deliberati dal Consiglio Generale

Il funzionamento delle Sezioni è disciplinato dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 17 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni. È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività della Federazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria.

Propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell’attività della Federazione stessa.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli organi svolgendo le funzioni di Segretario.


Articolo 18 – Coordinamento con il territorio

Per un più efficace coordinamento fra le politiche del trasporto a livello centrale e territoriale potranno essere realizzati accordi con le Confindustrie regionali, che rispondano alle indicazioni politiche generali formulate dagli organi federali, allo Statuto e al Codice etico della Confederazione e nel quadro degli indirizzi organizzativi di ripartizione delle competenze all’interno del sistema.


Articolo 19 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

a)       contributi e quote di ammissione;

b)      eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali ed eventuali riserve;

c)       investimenti mobiliari e immobiliari;

d)      interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

e)      erogazioni o lasciti a favore di Federtrasporto.

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.


Articolo 20 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono compilati per ciascun anno solare. Il consuntivo, redatto in base agli schemi allegati al Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria, è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle eventuali partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all’approvazione dell’Assemblea corredato dalla relazione del Presidente o di un suo delegato e a quella dei Revisori contabili.

Il bilancio della Federazione e quelli delle eventuali società controllate sono sottoposti a revisione contabile da parte di società o professionisti iscritti nel Registro unico dei revisori legali che rilasceranno apposita certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori contabili un mese prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Federazione affinché gli associati possano prenderne visione.


Articolo 21 – Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso degli associati effettivi.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei ¾ dei voti complessivamente esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.


Articolo 22 – Rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

 

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