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LO STATUTO

STATUTO FEDERTRASPORTO

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI


ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituita la Federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse, in forma abbreviata FEDERTRASPORTO.
La Federazione, con sede legale in Roma, adotta il logo e gli altri segni distintivi di Confindustria, assumendo il ruolo di componente di secondo grado del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, così come definito dall’articolo 2 dello statuto della Confederazione stessa.
In conseguenza di ciò, la Federazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.
La Federazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

ART. 2 – SCOPI
Nel rispetto delle disposizioni confederali che attribuiscono a Confindustria la definizione e la promozione delle politiche industriali di interesse generale e nel quadro della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, la Federazione persegue i seguenti scopi:
• esprimere la sintesi degli interessi strategici di tutti i sistemi e le modalità di trasporto, sviluppando la più efficace capacità di incidenza sul quadro normativo, sulle modalità e sull’integrazione operativa dell’offerta di servizi di trasporto;
• favorire e promuovere processi di crescita e sviluppo del settore rappresentato - con particolare attenzione all’impiego delle nuove tecnologie ed all’integrazione dei diversi sistemi modali - quale fattore di interesse primario per la competitività complessiva del sistema economico-produttivo nazionale;
• rappresentare, nei limiti del presente statuto, i propri soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune finalità di progresso e sviluppo;
• promuovere e coordinare l’attività tra le Associazioni aderenti in favore dello sviluppo di un moderno sistema dei trasporti, assumendo ogni efficace iniziativa per potenziare la coesione organizzativa interna e sviluppare l’efficiente funzionamento della Federazione, e ciò attraverso un ordinato evolversi dei rapporti associativi e nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità, dell’autonomia e delle competenze di ciascuna modalità;
• tutelare gli interessi generali del settore del trasporto sul piano economico, giuridico-normativo, tecnico e sindacale;
• nell’ambito dei rapporti con Confindustria, promuovere accordi che consentano forme di coordinamento e collaborazione fra gli Associati e le altre componenti territoriali del Sistema;
• svolgere le seguenti, specifiche funzioni:
§ partecipare al processo di definizione delle regole del mercato del trasporto;
§ elaborare proposte di politica globale dell’offerta di trasporto e sostenerle nei confronti di tutti i soggetti istituzionali ed associativi interessati;
§ sviluppare proposte per la competitività e per lo sviluppo delle imprese del settore;
§ definire ed implementare iniziative e progetti, anche operativi, funzionali alle politiche di cui ai precedenti punti;
§ contribuire a sviluppare la capacità di rappresentanza di Confindustria per il settore, promuovendo una nuova cultura associativa e realizzando le forme più idonee di sinergia organizzativa;
§ provvedere all'informazione ed alla consulenza delle Associazioni aderenti, relativamente a problemi generali e specifici di loro interesse;
§ organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi di generale interesse del settore;
§ raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle Associazioni aderenti, promuovendo anche la necessaria informativa;
§ stipulare, d’intesa con le organizzazioni aderenti, accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario;
§ promuovere ed organizzare altre attività ausiliarie a favore delle Associazioni aderenti;
§ coordinare, d’intesa con le organizzazioni aderenti, la politica sindacale e del lavoro di comune interesse;
§ stipulare, su espressa delega degli interessati, contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti una o più categorie, in conformità agli indirizzi generali di Confindustria in materia.
La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.
La Federazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi statutari.
La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
La Federazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.
TITOLO II - SOCI

ART. 3 – REQUISITI ED AMMISSIONE
Possono aderire alla Federazione, in qualità di soci effettivi, le Associazioni di categoria, rappresentative di interessi rientranti nel settore di riferimento della Federazione e che siano già aderenti a Confindustria.
Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, Associazioni di categoria, aderenti o non a Confindustria, ed altre organizzazioni senza scopo di lucro, con i seguenti requisiti:
§ ambito di rappresentanza con elementi di complementarità, di strumentalità e/o di collegamento economico con quello dei soci effettivi di cui al precedente comma
§ attività di rappresentanza e di servizio non concorrenziali con quelle degli stessi soci effettivi;
§ regole statutarie e principi organizzativi non confliggenti con quelli di riferimento generale del sistema confederale.
L'ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Presidente dell’Associazione richiedente, e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto e dal Codice etico confederale.
I rappresentanti dei soci della Federazione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
Le domande vengono approvate dalla Giunta. Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione.

ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
Gli stessi soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi della Federazione.
Per i soci aggregati restano, invece, escluse, le prestazioni di rappresentanza ed il diritto di elettorato passivo, fatta eccezione per la designazione congiunta di un rappresentante nella Giunta della Federazione.
Le Associazioni aderenti alla Federazione in qualità di soci effettivi devono prevedere nei loro statuti scopi coerenti con quelli di cui all’articolo 2 del presente statuto, devono rappresentare ambiti merceologici definiti e possedere tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione al sistema confederale.
L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice etico confederale.
L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L’adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il trenta giugno di ciascun anno con lettera raccomandata A.R.; per quanto riguarda il pagamento dei contributi, la disdetta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 5 - CONTRIBUTI
Gli oneri contributivi dei soci effettivi della Federazione sono determinati nel seguente modo:
a) una quota fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione, secondo la misura determinata dalla Giunta;
b) una quota annuale per ciascuna Associazione, sempre secondo le misure determinate dalla Giunta, in considerazione della consistenza organizzativa delle singole Associazioni;
c) eventuali quote aggiuntive, di importo variabile, deliberate dalla Giunta, per il finanziamento di attività specifiche o per lo sviluppo di progetti particolari della Federazione.
Le quote di cui alla precedente lettera c) potranno riguardare tutte le Associazioni aderenti alla Federazione o solo una parte di esse, in rapporto alla destinazione delle quote stesse.
Spetta inoltre alla Giunta determinare annualmente gli obblighi contributivi dei soci aggregati e le modalità di versamento dei contributi.
Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Quando l'ammissione abbia luogo durante l'anno, entro un mese dalla medesima, dovrà essere versata la quota fissa di ammissione "una tantum" mentre le quote di cui alle lettere b) e c) vengono calcolate in dodicesimi se l'adesione viene approvata nel secondo semestre dell'anno.
I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati con delibera annuale della Giunta, in conformità agli indirizzi stabiliti in sede confederale.

ART. 6 - SANZIONI
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni;
a) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
b) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
d) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) per disdetta da parte del socio, da esercitarsi nei modi previsti dall’articolo. 4 del presente statuto;
b) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
c) per scioglimento dell’Associazione aderente alla Federazione;
d) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.


TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ART. 8 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono organi della Federazione:
a) la Giunta;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati;
e) il Collegio dei Revisori contabili;
f) il Collegio dei Probiviri.


ART. 9 – GIUNTA
La Giunta è composta
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti e dai Consiglieri Incaricati;
c) dai Presidenti di tutte le Associazioni aderenti alla Federazione;
d) dai Presidenti dei Raggruppamenti, se costituiti;
e) dai rappresentanti aggiuntivi espressi dai soci effettivi secondo i criteri determinati dal Consiglio Direttivo;
f) da un rappresentante espresso congiuntamente dai soci aggregati della Federazione
g) fino a 5 componenti nominati dal Presidente della Federazione tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito di rappresentanza della Federazione e che siano aderenti ai soci effettivi della Federazione.
Al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta, il Presidente della Federazione verifica che ciascuna Associazione aderente non sia rappresentata in Giunta da un numero di componenti superiore ad 1/4 dei componenti complessivi e che ciascuna modalità in cui si articola la Federazione non disponga della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta.
In caso contrario, lo stesso Presidente solleciterà designazioni aggiuntive destinate a realizzare gli equilibri rappresentativi di cui al precedente comma.
I componenti la Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione degli anni pari.

ART. 10 - RIUNIONI DELLA GIUNTA
La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
La Giunta è convocata dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età, con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data dell’adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con fax, telex o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell’adunanza.
Ciascun componente la Giunta può delegare altra persona facente parte dei Soci effettivi della Federazione.
Ad una stessa persona non può essere data più di una delega.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
La Giunta è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età.
Decadono dalla carica i componenti espressi dalle Associazioni che, senza giustificato motivo, nel corso dell’anno solare, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono altresì rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.
Il Presidente valuterà e sottoporrà alla Giunta eventuali eccezioni dovutamente motivate.
Le deliberazioni della Giunta vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta. Alle riunioni della Giunta possono assistere i Revisori contabili, i Probiviri e i Dirigenti della Federazione.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
Spetta alla Giunta, secondo le modalità previste dai rispettivi articoli:
a) eleggere il Presidente;
b) eleggere i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati, su proposta del Presidente;
c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
d) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
e) nominare la Commissione di designazione;
f) determinare le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
g) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione;
h) approvare il bilancio consuntivo, con la relazione su quest’ultimo, redatto dal Consiglio Direttivo;
i) approvare il budget della Federazione;
j) approvare i contributi;
k) verificare la coerenza degli statuti delle Associazioni aderenti alla Federazione;
l) deliberare la costituzione dei Raggruppamenti ed approvarne i relativi regolamenti;
m) deliberare in merito ai rapporti con le Confindustrie Regionali;
n) approvare le domande di adesione alla Federazione;
o) applicare le sanzioni;
p) approvare i regolamenti di esecuzione dello statuto, il regolamento riguardante il referendum attinente le modifiche statutarie nonché convenzioni di natura organizzativa;
q) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;
r) modificare il presente statuto;
s) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti e dai Consiglieri Incaricati;
c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica;
d) dai Presidenti delle Associazioni aderenti alla Federazione, in qualità di soci effettivi; le predette Associazioni hanno la facoltà di confermare come componente del Consiglio il proprio Presidente eventualmente scaduto nel corso del mandato del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età, con lettera spedita almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con fax, telex o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese con i 2/3 dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età.
Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) proporre il Presidente alla Giunta;
b) stabilire l’azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
c) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive della Giunta e controllarne i risultati;
d) nominare i rappresentanti della Federazione nella Giunta confederale, assicurando l’adeguata rappresentanza delle diverse componenti, anche attraverso una rotazione dei rappresentanti stessi;
e) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
f) esaminare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni della Giunta;
g) esaminare il budget della Federazione;
h) proporre alla Giunta la misura dei contributi;
i) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l’attuazione di tali delibere potrà nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
j) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
k) nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
l) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento della Federazione;
m) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
n) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Federazione nonché, su proposta di quest’ultimo, l’eventuale Vice Direttore Generale.

ART. 14 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo.
A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta nomina, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica.
Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio segreto, indicando il candidato da sottoporre alla Giunta.
Il Presidente dura in carica due anni. Può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello della prima elezione. In caso di rielezione per un terzo biennio consecutivo è, però, necessaria una maggioranza favorevole dei tre quinti dei votanti.
Ulteriori rielezioni, per un massimo di due bienni consecutivi, sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell’attività della Federazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull’andamento delle sue attività.
In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, ai Consiglieri Incaricati o a componenti del Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, la Giunta per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla Giunta nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 15 - VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI
I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati vengono eletti, su proposta del Presidente, dalla Giunta in una riunione successiva a quella dell’elezione del Presidente.
Il loro numero è variabile, in relazione alle deleghe che il Presidente della Federazione intende conferire per la realizzazione del suo programma di attività e per realizzare l’adeguata rappresentanza di tutti i sistemi e le modalità aderenti alla Federazione.
Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.
I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione.
I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di due bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.
Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati possono essere supportati da Comitati tecnici di esperti, nominati, ogni biennio, dal Presidente della Federazione, fino ad un massimo di 10 componenti.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Negli anni pari la Giunta elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, in una lista di almeno sette candidati.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
Ciascun componente del Consiglio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Consiglio Direttivo e alla Giunta con la relazione sul bilancio consuntivo.
I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze della Giunta.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I probiviri sono disciplinati in conformità della normativa di Confindustria.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Per rappresentanti delle imprese dei soci della Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.
La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.
La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci della Federazione, fatte salve quelle di cui agli articoli 16 e 17 del presente statuto.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Consiglio Direttivo della Federazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ART. 19 – RAGGRUPPAMENTI
Su delibera della Giunta possono essere costituiti all’interno della Federazione Raggruppamenti per specifici segmenti di mercato e dove siano rappresentati i diversi sistemi e modalità di trasporto aderenti alla Federazione.
Nell'ambito della particolare attività per cui sono costituiti, i Raggruppamenti supportano gli organi della Federazione nel raggiungimento dei fini statutari, in modo che in ciascuno di essi si esprima nella forma più diretta ed efficace la volontà delle imprese aderenti alle Associazioni che ne fanno parte.
Nell'attività dei Raggruppamenti deve realizzarsi la più continua partecipazione degli associati alla vita organizzativa, con l’obiettivo di consentire la massima rispondenza dell’azione della Federazione agli interessi dei singoli sistemi e modalità rappresentate.
Ciascun Raggruppamento, costituito dai soci effettivi ed aggregati della Federazione legati da un vincolo di omogeneità nel sistema e nella modalità di trasporto realizzata, adotta un proprio regolamento, approvato dalla Giunta ed elegge un Presidente che fa parte di diritto della stessa Giunta.

ART. 20 – DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.
Sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Federazione. Assume e dimette il personale, secondo quanto previsto dal budget della Federazione.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Federazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell’attività della Federazione stessa.

ART. 21 – COMITATO DEI DIRETTORI
I Direttori delle Associazioni aderenti alla Federazione in qualità di soci effettivi possono costituire un Comitato dei Direttori, del quale fa parte anche il Direttore della Federazione, con compiti di analisi, di approfondimento e di proposta sulle attività della Federazione.
Spetta a tale Comitato esaminare periodicamente la situazione organizzativa della Federazione per garantire la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 2 del presente statuto per la coesione organizzativa interna e lo sviluppo dell’efficiente funzionamento della Federazione.
Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo e alla Giunta progetti speciali o eventuali iniziative di coordinamento strategico delle attività delle Associazioni aderenti alla Federazione.


ART. 22 – COORDINAMENTO CON IL TERRITORIO
Per un più efficace coordinamento fra le politiche del trasporto a livello centrale e territoriale potranno essere realizzati accordi con le Confindustrie regionali, che rispondano alle indicazioni politiche generali formulate dagli organi Federali, allo Statuto e al Codice Etico della Confederazione e nel quadro degli indirizzi organizzativi di ripartizione delle competenze all’interno del Sistema.
Detti accordi verranno realizzati sulla base di un apposito schema elaborato da Federtrasporto/Confindustria e potranno includere disposizioni di carattere organizzativo secondo un apposito regolamento.
Detto regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di Federtrasporto/Confindustria.
Potranno altresì essere costituite apposite Consulte Regionali nel rispetto delle competenze delle Confindustrie Regionali.



TITOLO IV – FONDO COMUNE, BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO
ART. 23 - FONDO COMUNE
Il fondo comune della Federazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'articolo 5 del presente statuto;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 24 - BUDGET
Per ciascun anno solare il budget è esaminato dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Giunta. Il documento è composto da:
a) Stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio;
b) Conto Economico di sintesi, per origine;
c) Rendiconto finanziario.

ART. 25 - BILANCIO CONSUNTIVO
Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, la Giunta approva il bilancio consuntivo.
Il documento è composto da:
a) Stato Patrimoniale;
b) Conto Economico;
c) Rendiconto finanziario.
Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per la Giunta.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il budget dell'esercizio e con il Consuntivo dell'esercizio precedente.


TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 26 - MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello statuto sono deliberate dalla Giunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivi dei componenti la Giunta.
Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO
Quando venga domandato da almeno un terzo dei soci lo scioglimento della Federazione, deve essere convocato una apposita Giunta per deliberare in proposito.
Tale Giunta da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i componenti.
La Giunta nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.


DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
I
Restano salvi i contenuti e gli effetti delle convenzioni organizzative particolari sottoscritte con Confindustria dai soci della Federazione.
II
I soci della Federazione mantengono la facoltà di nominare rappresentanti esterni negli organismi ove essi siano rappresentati alla data di entrata in vigore del presente statuto ovvero a quelli cui siano chiamati a partecipare.