Il 14 maggio è stato firmato presso il Ministero dell'Infrastrutture, il Protocollo per il nuovo ccnl della mobilità siglato lo scorso 30 aprile.
Il 15 aprile u.s. Confindustria e Cisl e Uil hanno sottoscritto l’Accordo interconfederale per l’attuazione dell’accordo-quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali.
L’Accordo ha carattere sperimentale per quattro anni e decorre dal 15 aprile 2009 fino al 15 aprile 2013.
Tra le novità principali si annoverano la durata triennale dei contratti collettivi, sia nazionali che di secondo livello; l’abbandono del criterio dell’inflazione programmata a favore dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; l’applicazione dell’indice previsionale suddetto ad un valore retributivo medio composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l’anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dal contratto collettivo nazionale di categoria.
Con l’Accordo, inoltre, si prevede la possibilità, per i ccnl, di concordare linee guida in cui definire i modelli di premio variabile per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI; si è affermato il principio in base al quale non vi debba essere soluzione di continuità tra contratto scaduto e nuovo contratto, spettando ai lavoratori, a certe condizioni, una copertura economica per i mesi intermedi; si pone il principio del “ne bis in idem”, non potendo la contrattazione aziendale disciplinare questioni già negoziate ad altri livelli; si ritiene possibile derogare il contratto nazionale, garantendo che siano le parti nazionali a definire le modalità e le condizioni perché possano realizzarsi tali deroghe; si modificano i termini per la presentazione di piattaforme di rinnovo contrattuale, passando dagli attuali tre mesi ai sei mesi prima della scadenza del contratto.
Da parte del Segretario Generale della Cgil, Guglielmo Epifani, che non ha firmato l’Accordo interconfederale, è stata consegnata una nota in cui si manifestano le ragioni del dissenso, con particolare riguardo alla rigidità del modello, alla mancata copertura dei salari dall’inflazione reale all’incertezza delle regole a causa della previsione di deroghe.
Il Ministero del lavoro, in data 20 marzo u.s., ha risposto all’istanza di interpello presentata nel settembre 2007 da Agens, in merito alla possibilità di prevedere, mediante il rinvio alla contrattazione collettiva, una deroga alla fruizione del riposo settimanale prevista dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003.
L’istanza di interpello prendeva in esame la previsione contrattuale del riposo giornaliero contenuta nel Ccnl 10 aprile 2004, sottoscritto da Enav, assistita da Agens, con le OO.SS.NN., quale unico operatore nazionale nel settore del controllo del traffico aereo.
In merito, l’interpello presentato da Agens prospettava la legittimità di pattuizioni contrattuali che, derogando al principio del riposo settimanale ogni 6 giorni lavorativi, garantissero comunque la fruizione del riposo di 24 ore entro un periodo di riferimento non superiore a 14 giorni, come peraltro stabilito dalla direttiva 93/104/Ce (art. 16, p. 1).
In seguito alla presentazione dell’interpello sono intervenute, mediante il d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, talune rilevanti modifiche al d.lgs. n. 66/2003, in particolare con riferimento alla disciplina del riposo settimanale che stabiliscono, come il Ministero del lavoro ha evidenziato, che la regola del riposo settimanale consecutivo possa essere derogata, mediante accordi collettivi o individuali, purché sia mantenuta la media di 6 giorni di lavoro ed 1 di riposo nell’arco temporale complessivo di 14 giorni.
Ulteriore questione è quella di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), in cui si prevede la possibilità di derogare i principi di consecutività delle 24 ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero, mediante contratti collettivi. Il Ministero ha precisato che tali deroghe sono ammissibili a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia comunque accordata una protezione appropriata.
Il 22 gennaio è stato sottoscritto l’ “accordo quadro” sulla riforma degli assetti contrattuali. Parti firmatarie sono il Governo, in qualità di datore di lavoro pubblico, tutte le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, eccetto ABI, Ania e Legacoop che si sono riservate di procedere alla sigla nei prossimi giorni, e tutte le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, tranne la Cgil.